Il Comune di Sesto Fiorentino è transitato in A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) il 4 ottobre 2018 grazie al sostegno dei fondi PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020
A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità, dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da presentare ad altre pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi (ad esempio Enel, Consiag, Publiacqua, Quadrifoglio, RAI).
I cittadini in questo caso devono autocertificare i fatti, stati e qualità personali che li riguardano. In particolare possono essere autocertificati: la data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato, vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione, ecc.
L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati, ma non è soggetta a nessuna forma di pagamento (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non deve essere autenticata.
Il cittadino può sempre presentare le autocertificazioni anche ad “istituzioni private”, come banche, assicurazioni, agenzie d’affari, notai. Tali soggetti però non sono obbligati ad accettarle.
Tutti i cittadini residenti in Italia possono verificare la propria situazione anagrafica e stampare certificati e autocertificazioni precompilate per proprio conto o per un componente della propria famiglia utilizzando il servizio disponibile sul portale ANPR del Ministero dell'Interno. La richiesta può essere fatta sia per certificati in carta libera sia in bollo mediante pagamento pagoPA direttamente dal portale ANPR.
I cittadini che necessitano del rilascio di certificati anagrafici per terzi devono rivolgersi direttamente all'Ufficio Certificazioni e Carte d'Identità il martedì ore 8,30-12,45 con ingresso libero. Non è necessaria la presenza della persona cui si riferisce il certificato, poichè il certificato, limitatamente a residenza e stato di famiglia, può essere rilasciato a chiunque, purchè a conoscenza dei dati anagrafici della persona cui il certificato si riferisce (cognome, nome e data di nascita o esatto indirizzo).
Gli avvocati possono ottenere certificati anagrafici anche per terzi per finalità legate al mandato professionale utilizzando il servizio disponibile sul portale ANPR del Ministero dell'Interno.
In caso di richiesta di certificati anagrafici per terzi diversi da residenza e stato di famiglia occorre la delega.
I certificati dell’anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, ecc.) da presentare ai privati sono in generale soggetti al pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972).
I certificati rilasciati allo sportello o per terzi sono soggetti al pagamento anche dei diritti di segreteria. In questo caso il costo è pari a:
- € 16,00 + € 0,52 per ciascun certificato in bollo;
- € 0,26 per ciascun certificato in carta libera.
Certificato contestuale: tale certificato contiene più certificazioni relative ad una stessa persona.
I certificati di nascita e di morte hanno validità illimitata, tutte le altre certificazioni hanno validità di sei mesi.