Potere sostitutivo in caso di inerzia del personale dirigenziale

L’art. 2, della Legge 7/8/1990 n° 241, come modificato dall’art. 1, comma 1, del D.L. 9/2/2012 n° 5,  prevede che l’organo di governo individui, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del personale dirigenziale.

 

Nel Comune di Sesto Fiorentino, nel caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

Data ultimo aggiornamento: Mercoledì, 30 Settembre 2015