Edilizia - Rimborsi di contributo concessorio

Ultimo aggiornamento:

Giovedì, 14 Marzo 2024

Descrizione

Qualora siano riscontrate differenze nel calcolo del contributo concessorio, rispetto all'autocalcolo presentato per l'attivazione di un procedimento edilizio oneroso, l'interessato, che ha pagato sulla base di un prospetto errato, ha facoltà di attivare un apposito procedimento volto alla restituzione di quanto versato in eccesso.

Il procedimento per la restituzione del contributo può essere attivato anche nel caso in cui l'interessato decida di non eseguire più l'intervento edilizio.

L'eventuale versamento dei diritti di segreteria in eccesso, può essere rimborsato.

Modalità di richiesta

La richiesta di rimborso deve essere effettuata esclusivamente dall'esecutore del versamento, senza alcuna formalità, allegando il modulo per la scelta della modalità di pagamento.

Per motivi contabili, il nominativo collegato al conto di accredito deve coincidere con il nominativo di chi ha effettuato il versamento.

Iter procedura

Con deliberazione n.143 del 30/07/2007 la Giunta Comunale ha stabilito di scalare dalle richieste di rimborso di oneri di urbanizzazione e/o contributo sul costo di costruzione e/o diritti di segreteria corrisposti in eccesso o non più dovuti per rinuncia all'intervento, i seguenti importi, forfettariamente stimati e graduati, fra loro cumulabili:
1) € 100,00, se il rimborso dovuto si riferisce a oneri di urbanizzazione;
2) €   60,00, se il rimborso dovuto si riferisce al costo di costruzione;
3) € 150,00, se il rimborso dovuto si riferisce a oneri di urbanizzazione e/o costo di costruzione, in conseguenza della rinuncia all'intervento;
4) €   51,65, se il rimborso dovuto si riferisce ai diritti di segreteria.

Non si procede al rimborso qualora il valore del contributo da restituire sia uguale o inferiore agli importi sopra determinati.

I suddetti importi sono esigibili per le pratiche presentate a decorrere dalla data del 01/09/2007. 

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni

Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

 

 

Riferimenti e contatti

Ufficio
Pratiche Edilizie - Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia
Orario di apertura
Consultare il link a destra.

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