Deposito Dichiarazione di Conformità alla regola dell'arte / Deposito Dichiarazione di Rispondenza (Art.7 D.M. 37/2008)
Dichiarazione di Conformità
Per la dichiarazione, utilizzare i modelli previsti dal D.M. 37/2008, nella versione aggiornata dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/05/2010.
Il deposito della dichiarazione è obbligatorio solo nel caso di richiesta di abitabilità-agibilità o di allacciamento di nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua; negli altri casi è sufficiente che la documentazione sia conservata preso la sede dell’interessato ed esibita, a richiesta dall’Amministrazione, per i relativi controlli (L.35/2012 – art.9).
Dichiarazione di rispondenza
Nel caso in cui il certificato di conformità non sia reperibile, è possibile sostituirlo con una Dichiarazione di Rispondenza, solo se gli impianti sono stati realizzati prima dell'entrata in vigore del DM 37/08 - (27 marzo 2008).
La dichiarazione di rispondenza viene resa da un tecnico abilitato come impiantista o dal responsabile tecnico di un'impresa abilitata che esercitano da almeno 5 anni. La dichiarazione deve essere supportata da accertamenti e sopralluoghi utili a verificare la rispondenza dell'impianto alla normativa.
L’impianto non può essere "sanato" con una Dichiarazione di Rispondenza se realizzato dopo il 26/03/2008 senza Dichiarazione di Conformità o nel caso la Conformità sia stata effettuata nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del DM 37/08 - (27 marzo 2008) e l’esecutività della L.35/2012, ma non sia stata depositata entro il termine obbligatorio di 30 giorni dalla conclusione dei lavori.
Bisogna in questi casi redigere una nuova dichiarazione di conformità.
Deposito Progetto per gli impianti soggetti al deposito progetto Art. 11 – quaterdecies, comma 13 lettera a) Legge n.248/2005 - Art. 5 Comma 2 D.M 37/2008
Modalita' di deposito inerente i progetti per l'installazione, trasformazione ed ampliamento di impianti e/o edifici/unita' immobiliari di nuova costruzione o gia' insiti in edifici/unita' immobiliari esistenti: congiuntamente alla presentazione dell'atto edilizio abilitativo (Art. 11 comma 2 D.M. 37/2008) nei casi assoggettati dalla presente normativa. Le violazioni a tali disposizioni saranno sanzionate in conformita' agli Art. 20 comma 1 e Art. 42 Comma 1 del D. Lgs. 31/3/1998 nr. 112.
I depositi delle dichiarazioni di conformità o di rispondenza o dei progetti soggetti a deposito devono essere esclusivamente inviati al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.sesto-fiorentino.net.
Tutti i documenti devono essere firmati digitalmente dal titolare dell'impresa installatrice o da professionista abilitato munito di procura per l'invio telematico. La procura speciale deve essere allegata. Nel caso in cui la documentazione sia stata firmata in originale cartaceo e successivamente acquisita in formato .pdf, deve essere comunque firmata digitalmente.
Ogni altra forma di invio della documentazione non sarà accettata.
Non sono previsti costi per il deposito.
In merito a quanto previsto dal DM 37/2008 relativamente alla redazione ed al deposito dei progetti degli impianti negli edifici ed alle relative certificazioni, è stata predisposta una scheda generale degli impianti da allegare ad ogni titolo abilitativo depositato e/o richiesto (SCIA - Permesso a Costruire).
La scheda dovrà essere compilata dal progettista dell'intervento.
Può essere scaricata nella sezione Allegati e presentata contestualmente alla domanda.
Decreto ministeriale n.37/2008 del 22 gennaio 2008;
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/05/2010.
Legge n. 248 del 2005
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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