Estratto dall'art. 136 c. 1 L.R.T. 65/2014
Fatte salve le disposizioni del PIT, dei piani strutturali, dei piani operativi e dei regolamenti edilizi e, comunque, nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni di cui al Codice, i seguenti interventi sono eseguiti senza titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
... omissis
Non e' dovuta nessuna comunicazione al Comune.
Esempi di interventi definiti di manutenzione ordinaria:
• il riordino del manto di copertura, anche con sostituzione di parti deteriorate della piccola orditura del tetto, la riparazione di comignoli, la riparazione di grondaie e pluviali, nonché la loro sostituzione con utilizzo degli stessi materiali, la riparazione o il rifacimento di manti impermeabili senza modifiche estetiche, la coibentazione del manto di copertura.
• la pulitura di facciate, il ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci e di rivestimenti, la riparazione e il ripristino di infissi e ringhiere, la riparazione e il rifacimento di pavimentazioni interne e di quelle esterne (terrazzi, cortili), purché per queste ultime vengano usati materiali con le stesse caratteristiche e colori dei preesistenti.
• la riparazione e sostituzione parziale dell'orditura secondaria del tetto, con mantenimento dei caratteri originari.
• la sostituzione di infissi e serramenti esterni, portoni, cancelli, vetrine di negozi, balaustrate e ringhiere con altri in tutto identici agli esistenti.
• la tinteggiatura delle facciate, mantenendo la stessa colorazione.
• la sostituzione di serramenti interni.
• la sostituzione di pavimenti, di rivestimenti e dei sanitari;
• la posa o sostituzione di controsoffittature leggere ed isolanti termoacustici interni.
• la realizzazione o rifacimento delle reti o degli apparecchi degli impianti tecnologici, idrici, igienico-sanitari, elettrici, termici, ecc., utilizzando locali già aventi apposita destinazione, senza modificarne la superficie e le aperture.
• la sostituzione del solo generatore di calore di impianto termico, senza altre modifiche all'impianto;
• la modifica degli impianti termico, idrico o elettrico esistenti.
• i rappezzi e ancoraggi di parti pericolanti nella facciata.
Art. 136 c. 1 della L.R.T. 65/2014
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